L’Agenzia delle entrate ha recentemente chiarito che, in mancanza di una specifica clausola inserita nell’atto di compravendita del fabbricato nel quale sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione o risparmio energetico che consentono la detrazione fiscale, è possibile far risultare l’accordo tra le parti per mantenere la detrazione in capo al venditore anche con una successiva scrittura privata autenticata dal notaio, nel quale entrambe le parti dichiarino che esisteva tra loro un accordo in tal senso già dalla data del rogito (Circolare n. 7/E del 4 aprile 2017).
Ricordiamo infatti che l’art. 16-bis del TUIR, al comma 8, prevede che in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non ancora utilizzata (in tutto o in parte) è trasferita all’acquirente (se persona fisica) per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti.
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