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La nuova legge sulle unioni civili

La nuova legge sulle unioni civili

Dopo un lungo dibattito, caratterizzato da una forte contrapposizione tra diverse ideologie, è stata approvata la legge destinata a regolamentare le unioni civili e i rapporti di convivenza, in vigore dal 5 giugno 2016 (legge 20 maggio 2016, n. 76, nota anche come legge Cirinnà).
La legge ha istituito l’unione civile tra persone dello stesso sesso, regolandola in modo pressoché analogo al matrimonio tra persone di sesso diverso.
Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni.
L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile. A tal fine, il governo deve adeguare le norme sull’ordinamento dello stato civile, ma anche quelle di diritto internazionale privato, per consentire il recepimento dei matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso.
Sono cause impeditive della costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’altra unione civile; l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; la sussistenza tra le parti dei rapporti di parentela o affinità che impedirebbero il matrimonio, come indicati dall’art. 87, primo comma, del codice civile; la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
Le parti possono stabilire, con dichiarazione all’ufficiale di stato civile, di assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione, ma non è previsto l’obbligo di fedeltà, che contraddistingue invece il matrimonio. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune, e a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni, che è regolata esattamente come nel matrimonio, mediante rinvio alle stesse norme del codice civile. Anche per le unioni civili è prevista la possibilità di stipulare, davanti al notaio, una convenzione matrimoniale per scegliere il regime della separazione dei beni, oppure la comunione convenzionale, e per costituire un fondo patrimoniale.
Si apre inoltre la possibilità, per i partecipanti all’unione civile, di costituire con atto notarile un’impresa familiare, formalizzando la partecipazione dell’uno all’azienda dell’altro, con importanti vantaggi sul piano fiscale. L’impresa familiare, infatti, consente di ripartire il reddito tra i partecipanti, approfittando così di aliquote Irpef ridotte.
Nell’ambito della successione per causa di morte, alle parti dell’unione civile sono riconosciuti gli stessi diritti spettanti ai coniugi. All’unito civilmente spetta dunque sempre una quota dell’eredità (da un terzo all’intero, in base alla presenza o meno di figli o altri parenti stretti), anche in mancanza di testamento, ed egli è inoltre tutelato dal diritto di legittima, ovvero il diritto di ricevere una quota minima di eredità (variabile da un quarto a un mezzo) anche in presenza di un testamento che dispone a favore di altri, o di precedenti donazioni che lo danneggiano.
Dopo la morte di una delle parti dell’unione civile, l’altra ha il diritto di abitare per tutta la vita nella casa in cui la coppia risiedeva, se di proprietà̀ del defunto o di entrambi. Ha inoltre diritto alle indennità̀ previste per il decesso del lavoratore dipendente, e di subentrare nel contratto di locazione abitativa stipulato dal defunto.
Anche nella scelta dell’amministratore di sostegno il giudice tutelare deve preferire, ove possibile, la parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
L’unione civile si scioglie quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. La domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione.

Notaio Paolo Tonalini
Via Dallagiovanna 16 – 27049 STRADELLA (PV)
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Pubblicato Monday, 30 May 2016 in Famiglia

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