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Prima casa, proroga parziale per le agevolazioni “under 36”

Le agevolazioni per l’acquisto di prima casa “under 36” che prevedono l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, al credito di imposta per l’IVA e all’esenzione dall’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine, si applicano ancora nei casi in cui, entro il 31 dicembre 2023, è stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto definitivo di compravendita sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.
Questa disposizione è stata inserita nell’ambito della conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), avvenuta con la legge 23 febbraio 2024, n. 18 (in G.U. 28 febbraio 2024, n. 49 ed entrata in vigore il 29 febbraio 2024), che ha introdotto i commi 12-terdecies e 12-quaterdecies nell’art. 3, prorogando così le agevolazioni “prima casa”, previste dall’art. 64, commi 6, 7 e 8, del d.l. 73/2021.
Non si tratta, dunque, di una vera e propria proroga generalizzata, perché potrà usufruire dell’agevolazione solo chi aveva registrato il contratto preliminare di acquisto entro il 31 dicembre 2023. Solo in questo caso le agevolazioni potranno applicarsi all’atto definitivo di compravendita stipulato entro il 31 dicembre 2024.
Per gli atti definitivi «stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024 è attribuito agli acquirenti un credito d’imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute, utilizzabile nell’anno 2025.
Ricordiamo che le agevolazioni per l’acquisto di prima casa cosiddette “under 36” prevedono che l’acquisto della prima casa non di lusso (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9), da parte di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato, e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui, sia esente dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale. L’esenzione si applica all’acquisto della proprietà oppure della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, e si estende anche alle pertinenze della prima casa.
Per gli atti soggetti a iva, questa deve essere regolarmente versata, ma l’acquirente ha diritto a un credito d’imposta di corrispondente importo, che potrà essere utilizzato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce successivamente presentati, oppure in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto.
In presenza dei requisiti sopra indicati è inoltre prevista l’esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, normalmente applicata nella misura dello 0,25%, sui mutui stipulati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa di abitazione. A tal fine deve essere inserita nell’atto di finanziamento una specifica dichiarazione della parte mutuataria circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
Gli stessi soggetti aventi diritto alle agevolazioni possono usufruire di un’innalzamento della garanzia prestata dal Fondo di garanzia per la prima casa fino all’80% dell’importo del mutuo.

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The new IRPEF taxation of capital gains from SuperBonus 2024. 
La legge di bilancio 2024 ha introdotto la tassazione di una nuova plusvalenza derivante da cessione di immobili, rilevante ai fini dei redditi soggetti ad IRPEF (art. 1, comma 64, legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha modificato l’art. 67, c. 1, TUIR, introducendo la nuova lettera b-bis, e l’art. 68 comma 1).
Dal primo gennaio 2024 sono tassate le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di immobile sui quali sono stati eseguiti interventi che abbiano fruito delle detrazioni di imposta Super-Bonus per interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico o di eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119 del D.L. 19/ maggio 2020 n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77 e successive modifiche). Non sono invece tassate le cessioni a titolo gratuito.
La cessione a titolo oneroso di questi immobili genera una plusvalenza tassabile se avviene entro i dieci anni successivi alla conclusione degli interventi che hanno fruito del Super-Bonus. Non rileva dunque la data di acquisto dell’immobile ma solo la data di conclusione dell’intervento agevolato, determinata in base alla documentazione predisposta ai fini del procedimento agevolativo (comunicazione di fine lavori, se dovuta, oppure attestato di prestazione energetica finale, attestazioni del Direttore dei lavori e del collaudatore statico di conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, visto di conformità, etc.).
Rimangono escluse dalla tassazione le plusvalenze relative a immobili acquistati a seguito di successione a causa di morte e a immobili che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni per la maggior parte di tale periodo.
Anche in questo caso le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo (per gli immobili acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante).
Nel solo caso in cui si è fruito del SuperBonus nella misura del 110% e il contribuente si è avvalso della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura, sono previste limitazioni alla possibilità di deduzione dei costi inerenti, e in particolare:
a) se i lavori che hanno fruito del SuperBonus si sono conclusi da non più di 5 anni all’atto di cessione, non si possono ricomprendere tra le spese incrementative del valore di acquisto i costi sostenuti fruendo del SuperBonus;
b) se i lavori che hanno fruito del SuperBonus si siano conclusi da più di 5 anni all’atto di cessione, si possono ricomprendere tra le spese incrementative del valore di acquisto i costi sostenuti fruendo del SuperBonus solo nella misura del 50%.
Le nuove norme prevedono inoltre che nel caso in cui gli immobili plusvalenti siano stati acquisiti o costruiti, alla data di cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Ricordiamo infine che anche alle plusvalenze realizzate mediante le cessioni a tiolo oneroso di immobili che hanno fruito del SuperBonus, si può applicare l’imposta sostitutiva nella misura del 26% facendone espressa richiesta al Notaio, all’atto della cessione.

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Deadline for the revaluation of building and agricultural land reopened.
Il termine per la rideterminazione del valore fiscale dei terreni edificabili e agricoli di proprietà di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali è riaperto fino al 30 giugno 2024 con riferimento ai terreni posseduti alla data del primo gennaio 2024 (legge di bilancio 2024).
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata confermata al 16%.
Si possono dunque affrancare, sino al 30 giugno 2024, i terreni posseduti alla data del primo gennaio 2024, pagando il 16% del valore del terreno stesso al primo gennaio 2024, risultante da apposita perizia di stima.
Entro il 30 giugno 2024 deve essere asseverata la perizia e deve essere pagata l’imposta sostitutiva (o almeno la prima rata, in caso di rateazione).
La data a cui deve fare riferimento la perizia è quella del primo gennaio 2024. Ciò significa che può operare la rivalutazione chi è già proprietario di un terreno al primo gennaio 2024, e si può tenere conto degli incrementi di valore verificatisi fino a questa data.
Il valore su cui si paga l’imposta sostitutiva sarà assunto come valore iniziale del terreno al momento della vendita. Ciò significa che se la vendita avviene entro breve tempo, senza che sia aumentato ancora il valore, non c’è alcuna plusvalenza.
Per godere dell’agevolazione occorre far predisporre una perizia giurata di stima del valore di mercato del terreno al primo gennaio 2024. La perizia deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, agronomo, agrotecnico, perito agrario o perito industriale edile).
Il perito deve giurare la perizia davanti a un notaio entro il 30 giugno 2024. In alternativa il giuramento può avvenire in tribunale. Entro la stessa data il proprietario del terreno deve versare l’imposta sostitutiva, che oggi è pari al 16% del valore risultante dalla perizia. Si può però dilazionare l’imposta in tre anni, pagando un interesse annuo del 3% sulle rate successive alla prima.
Secondo la Corte di Cassazione la perizia si potrebbe asseverare anche dopo la vendita (sentenza 11062/13), ma l’agenzia delle entrate ritiene che la perizia deve sempre essere redatta prima della vendita del terreno. Il valore di perizia, infatti, è il valore minimo su cui calcolare le imposte dovute dall’acquirente, anche quando il prezzo effettivamente pagato è più basso.
Un altro aspetto da considerare è quello dell’Imu, che si applica sul valore di mercato degli immobili al primo gennaio di ogni anno. Con una perizia che ne determina il valore è difficile assumere un valore diverso per il calcolo dell’imposta.
Ricordiamo che chi ha già in precedenza rivalutato un terreno (al primo gennaio 2002, al primo gennaio 2003, al primo luglio 2003, al primo gennaio 2005, al primo gennaio 2008, al primo gennaio 2010, al primo luglio 2011, al primo gennaio 2013, al primo gennaio 2014, al primo gennaio 2015, al primo gennaio 2016, al primo gennaio 2017, al primo gennaio 2018, al primo gennaio 2019, al primo gennaio 2020, al primo luglio 2020, al primo gennaio 2021, al primo gennaio 2022 o al primo gennaio 2023) può rivalutarlo ancora, detraendo dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’imposta sostitutiva già pagata in precedenza. In passato, invece, era necessario pagare interamente la nuova imposta, e poi chiedere il rimborso di quanto già pagato.
E’ possibile operare la rideterminazione del valore del terreno anche al ribasso (se questo ha perso valore dopo la precedente rivalutazione), per evitare che l’acquirente del terreno debba pagare l’imposta di registro sul valore della vecchia perizia, anche se superiore al prezzo pagato per l’acquisto, ma in tal caso occorre pagare l’eventuale differenza tra la nuova imposta sostitutiva e quella già pagata. Con la nuova aliquota al 16% è probabile che sia dovuta una differenza anche in caso di rivalutazione al ribasso, specialmente per chi aveva operato la rivalutazione pagando l’aliquota del 4%.

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First Home Loan Guarantee Fund extended.
Con il Fondo di garanzia per i mutui prima casa lo Stato offre ai cittadini garanzie per l’accensione di mutui ipotecari per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale prima casa.
La garanzia del Fondo e’ concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale sui finanziamenti di acquisto e ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l’accesso al credito da parte di giovani di età inferiore ai 36 anni; giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni); nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati; per il 2024, anche delle famiglie numerose, come definite dall’art. 1 comma 9 della legge 30 dicembre 2023 , n. 213.
Per queste categorie il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
L’immobile ad uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale, inoltre non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.
Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250 mila euro, concesso dalla banca o intermediario finanziario che ha aderito all’iniziativa in base al Protocollo di intesa sottoscritto l’8 ottobre 2014 tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Abi.
Il decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, (c.d. “Decreto sostegni bis”), cosi come convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106, ha previsto la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia all’80% per tutti coloro che rientrando nelle categorie prioritarie hanno un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori. Tale previsione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 dalla legge 30 dicembre 2023 , n. 213.

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New concessions for the purchase of agricultural land (Budget Law 2023)

Le agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina (imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed imposta catastale nella misura dell’1 %) sono oggi applicabili anche all’acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli (e relative pertinenze) da parte di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino di voler ottenere, entro il termine di ventiquattro mesi, l’iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (iap).
Lo prevede la Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 110 ,della legge 29 dicembre 2022 n. 197) che rimuove così, almeno in parte, un ostacolo che rendeva più difficile l’acquisto agevolato di terreni agricoli da parte di chi non esercita ancora un’attività agricola, ma intende iniziarla. L’Inps, infatti, non consente l’iscrizione nella previdenza agricola a chi non ha ancora iniziato l’attività, ma per iniziare l’attività occorre disporre di una certa quantità di terreno agricolo, quindi ciò rappresenta un problema per chi intende iniziare una nuova attività in ambito agricolo.
Oggi questo ostacolo irragionevole è scomparso, almeno per i giovani con meno di quarant’anni, che peraltro rappresentano la maggioranza dei soggetti intenzionati ad avvicinarsi per la prima volta all’agricoltura.
Ancora più ampia è l’estensione delle agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani(imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e esenzione dalle imposte catastale e di bollo).
La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 111 ,della legge 29 dicembre 2022 n. 197) consente infatti di applicare questa agevolazione fiscale, originariamente riservata a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale e alle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni, a tutti i soggetti che, pur non essendo iscritti nella previdenza agricola, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto; questi soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.
L’agevolazione si applica dunque:
– ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, senza ulteriori limitazioni;
– a tutti i soggetti che, pur non essendo iscritti nella previdenza agricola, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto; questi soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente;
– alle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
Scompare inoltre, nella nuova versione della norma, ogni riferimento all’arrotondamento o di accorpamento della proprietà, quindi non è più necessario che l’acquirente sia già proprietario di terreni nello stesso territorio.

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Guarantee fund for first home mortgages extended in 2023

La legge di bilancio ha rifinanziato fino al 31 dicembre 2023 il Fondo di garanzia per i mutui prima casa, mediante il quale lo Stato offre ai cittadini garanzie per l’accensione di mutui ipotecari per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale prima casa.
La garanzia del Fondo e’ concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale sui finanziamenti di acquisto e ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l’accesso al credito da parte di giovani di età inferiore ai 36 anni; giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni); nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati.
Per queste categorie il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
L’immobile ad uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale, inoltre non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.
Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250 mila euro, concesso dalla banca o intermediario finanziario che ha aderito all’iniziativa in base al Protocollo di intesa sottoscritto l’8 ottobre 2014 tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Abi.
Il decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, (c.d. “Decreto sostegni bis”), cosi come convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106, ha previsto la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia all’80% per tutti coloro che rientrando nelle categorie prioritarie hanno un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori. Tale previsione è stata prorogata fino al 31 marzo 2023.

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Suspension of terms for the forfeiture of the first home benefits and on the tax credit for the repurchase of the first home

La sospensione dei termini degli adempimenti previsti per le agevolazioni prima casa e per il relativo credito di imposta, disposti per fare fronte ai problemi conseguenti alla pandemia, è stata prorogata al 31 marzo 2022 (legge 28 febbraio 2022 n. 15).
I termini sono pertanto rimasti sospesi tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2022.
I termini riprendono a decorrere a partire dal primo aprile 2022.
La sospensione riguarda i termini relativi:
– all’obbligo di trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione acquistata con le agevolazioni, entro 18 mesi dall’atto di acquisto (comma 1 lettera a della nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);
– all’obbligo di riacquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa, quando l’alienazione è avvenuta prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto (comma 4 della nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);
– all’obbligo di alienare l’abitazione precedentemente acquistata con le agevolazioni per la prima casa entro un anno dall’acquisto di altro immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa (comma 4-bis della nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
E’ inoltre disposta la sospensione del termine di un anno relativo al credito d’imposta per il riacquisto di un’abitazione per la quale ricorrono le condizioni previste per la prima casa, in caso di alienazione dell’abitazione precedentemente acquistata con le agevolazioni (art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
Tutti questi termini sono rimasti sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022, e riprendono pertanto a decorrere dal primo aprile 2022.

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Reopened the revaluation of land and shareholdings

The possibility of revaluing building or agricultural land and shareholdings held as of January 1, 2022 is back (law decree March 1, 2022, n.17, effective from March 2, 2022). Until 15 June 2022 it is still possible to determine the value with an appraisal and pay the substitute tax of 14%, which will allow you to avoid the higher taxes provided on the capital gain resulting from the subsequent sale.

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IMU exemption: only one house for family unit

Dal primo gennaio di quest’anno, l’esenzione IMU si applica a una sola abitazione per ciascun nucleo familiare.
La nuova norma dispone infatti che quando i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare (art. 5-decies D.L. 146/2021).
I componenti del nucleo familiare che hanno dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi, possono dunque usufruire dell’esenzione per un solo immobile, a prescindere dal fatto che gli immobili si trovino nello stesso comune oppure in comuni diversi.
Oltre che ai coniugi, questa regola si applica anche ai figli, fino a che non siano usciti dal nucleo familiare.

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The first home bonus for young people has been extended

L’agevolazione per l’acquisto della prima casa di abitazione da parte dei giovani è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 (art. 62 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – legge di bilancio 2022). L’agevolazione era stata introdotta dal decreto Sostegni-bis (art. 64, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, in vigore dal 26 maggio 2021).

L’acquisto della prima casa non di lusso (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9), da parte di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato, e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui, è esente dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

L’esenzione si applica all’acquisto della proprietà oppure della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, e secondo la prima interpretazione sembra estendersi anche alle pertinenze della prima casa.

Per gli atti soggetti a iva, questa deve essere regolarmente versata, ma l’acquirente ha diritto a un credito d’imposta di corrispondente importo, che potrà essere utilizzato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce successivamente presentati, oppure in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto.

In presenza dei requisiti sopra indicati, è inoltre prevista l’esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, normalmente applicata nella misura dello 0,25%, sui mutui stipulati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa di abitazione. A tal fine deve essere inserita nell’atto di finanziamento una specifica dichiarazione della parte mutuataria circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

Queste agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022.

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