Menu

L’estensione dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina

L’estensione dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina

L’agevolazione per la piccola proprietà contadina è stata estesa, per la prima volta, a favore di soggetti che non hanno la qualifica di imprenditori agricoli professionali (Iap) o dai coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione assistenziale e previdenziale, anche in mancanza dell’intenzione di acquisire tale qualifica.

La legge di stabilità per il 2016 ha infatti disposto che: “Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono applicabili anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purché́ già̀ proprietari di terreni agricoli e conviventi, di soggetti aventi i requisiti di cui al medesimo articolo 2, comma 4-bis.” (art. 1, comma 907, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Possiamo immaginare che questa norma sia destinata, nelle intenzioni del legislatore, a risolvere i problemi legati all’acquisto di terreni agricoli da parte del coniuge del coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, e più in generale da parte del familiare coadiuvante nell’impresa agricola.
Da tempo, infatti, si discute sulla possibilità di riconoscere l’agevolazione per la piccola proprietà contadina in caso di acquisto congiunto da parte di due coniugi (soprattutto nel caso in cui essi siano in regime di comunione dei beni), quando uno solo di essi ha la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Altrettanti dubbi ha originato l’ipotesi dell’acquisto di terreni agricoli da parte di chi partecipa come coadiuvante all’impresa familiare agricola. Il coadiuvante, infatti, partecipa all’attività di coltivazione svolta dall’impresa familiare, ed è normalmente iscritto alla gestione previdenziale agricola presso l’INPS, ma non è chiaro se possa essere qualificato come coltivatore diretto, non essendo il titolare dell’impresa.
Nella prassi si ammette generalmente la possibilità del coadiuvante, purché iscritto alla gestione previdenziale, di acquistare terreni agricoli con le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, ma questa soluzione non era finora pacifica.
La nuova norma consente di superare questo problema, almeno per i coadiuvanti che hanno i requisiti richiesti dalla legge di stabilità.
La questione rimane invece aperta per i coadiuvanti che non rispondono a tutti i requisiti previsti dalla nuova normativa, essendo parenti meno stretti, oppure non conviventi, oppure non essendo già proprietari di terreni agricoli. Ricordiamo infatti che ai fini dell’impresa familiare si intendono come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, e non è richiesta la convivenza.
La nuova norma, peraltro, amplia notevolmente la sfera dei soggetti che possono accedere all’agevolazione per la piccola proprietà contadina, andando ben oltre i coadiuvanti dell’impresa agricola. Tra i requisiti, infatti, non è prevista la collaborazione all’impresa agricola di cui il familiare è titolare, quindi è ammesso a godere delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni agricoli anche il coniuge o il figlio dell’agricoltore che, pur se convivente, si dedichi ad un’attività completamente estranea all’agricoltura, e indipendentemente  dal reddito che ne ricava.
Non possiamo, dunque, fare a meno di evidenziare l’effetto dirompente della norma su un sistema finora caratterizzato dalla limitazione della possibilità di acquisto agevolato ai soli soggetti per i quali l’agricoltura rappresenta l’attività principale, da cui ricavano la maggior parte del proprio reddito. Questo, infatti, è sempre stato un punto fermo nella lunga storia dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina, anche quando è stata progressivamente allargata dal coltivatore diretto all’imprenditore agricolo professionale e alle società agricole.
Oggi la volontà del legislatore è diversa, e possiamo soltanto ipotizzare che questa scelta derivi dall’intenzione di favorire l’investimento in ambito agricolo da parte di soggetti vicini al titolare dell’impresa.
Per esempio, possiamo immaginare che la moglie dell’agricoltore, che esercita un’attività professionale estranea all’agricoltura, voglia acquistare con i propri risparmi dei terreni agricoli da mettere a disposizione al marito per ampliare l’azienda agricola. Fino a ieri avrebbe dovuto scegliere tra pagare l’imposta di registro in misura ordinaria, oppure intestare i terreni al marito. Oggi, invece, può acquistare direttamente i terreni agricoli godendo dell’agevolazione fiscale, e concederli in comodato o in affitto al marito.
Possiamo anche ipotizzare che l’intenzione del legislatore sia quella di consentire anche agli agricoltori una corretta pianificazione del passaggio generazionale, consentendo al padre agricoltore di intestare i terreni agricoli, che andrà ad acquistare, al figlio che egli ritiene destinato a proseguire l’attività, ma che attualmente è ancora studente, oppure, al contrario, di consentire al padre non agricoltore di acquistare a proprio nome i terreni agricoli sui quali uno solo dei figli esercita l’attività agricola, al fine di evitare disparità di trattamento che potrebbero portare a liti tra i futuri eredi.
Quale che ne sia la ragione, comunque, dobbiamo prendere atto che oggi l’agevolazione per la piccola proprietà contadina può essere richiesta anche dal coniuge e dai parenti in linea retta (ascendenti o discendenti), di soggetti aventi i requisiti, purché́ siano conviventi con questi, e siano già̀ proprietari di terreni agricoli.
I requisiti sono dunque tre.
Il primo è il rapporto di coniugio o parentela in linea retta (ascendente o discendente) con un soggetto avente la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella relativa gestione previdenziale. Chi acquista i terreni agricoli, dunque, non deve avere alcuna qualifica, e non deve essere iscritto alla gestione previdenziale agricola, perché è sufficiente che questi requisiti siano presenti in capo al coniuge o al parente in linea retta (padre, figlio, nipote in linea retta, etc.). Il rapporto di coniugio o parentela può essere dimostrato con le certificazioni anagrafiche e dello stato civile, ma non occorre allegare alcuna documentazione all’atto di acquisto. L’agenzia delle entrate potrà ovviamente provvedere agli opportuni controlli. Non occorre allegare alcuna documentazione neppure relativamente ai requisiti soggettivi del coniuge o del parente in linea retta, la cui qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale è semplicemente dichiarata dall’acquirente, senza che sia necessario un suo intervento nell’atto di acquisto.
Il secondo requisito è quello della convivenza con il soggetto avente la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella relativa gestione previdenziale. Possiamo ritenere, in base agli orientamenti espressi dall’agenzia delle entrate in relazione ad altre fattispecie, che abbia rilevanza la sola risultanza anagrafica, quindi occorre che la convivenza risulti dallo stato di famiglia. Anche in questo caso, però, non occorre allegare alcuna documentazione all’atto di acquisto. L’agenzia delle entrate potrà eseguire i controlli che riterrà opportuni.
Il terzo requisito è la proprietà di terreni agricoli. L’acquirente, dunque, per poter ottenere l’agevolazione, deve essere già proprietario di terreni agricoli (la legge si è espressa al plurale, ma potremmo ritenere che sia sufficiente anche la proprietà di un solo terreno agricolo). Non sono previsti limiti dimensionali, quindi può trattarsi anche di terreni di piccola dimensione. Deve però trattarsi di terreni agricoli secondo lo strumento urbanistico vigente, come previsto in linea generale per l’agevolazione per la piccola proprietà contadina. Poiché la legge parla di proprietà, non sarebbe sufficiente la titolarità di un diritto di godimento (usufrutto o uso), mentre sembra sufficiente la nuda proprietà.
Questo requisito, peraltro, si presta ad essere facilmente ottenuto da parte di chiunque, dunque possiamo immaginare che il soggetto avente i primi due requisiti, in vista dell’acquisto di una certa estensione di terreno agricolo, consegua anche il terzo requisito acquistando (senza agevolazioni) o ricevendo in donazione un piccolo appezzamento di terreno agricolo. Ciò può avvenire anche poco prima dell’acquisto agevolato, non essendo previsto che l’acquirente sia proprietario di terreni agricoli da un certo periodo di tempo.
In presenza dei tre requisiti che abbiamo elencato, il soggetto non agricoltore può acquistare fondi agricoli con le agevolazioni per la piccola proprietà contadina. Come abbiamo visto, i requisiti soggettivi non devono essere verificati in capo all’acquirente, ma in capo al suo coniuge o al suo parente in linea retta convivente (che deve avere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, e deve essere iscritto nella gestione previdenziale agricola).
Devono comunque sussistere tutti gli altri presupposti indicati dalla legge per l’applicazione dell’agevolazione, e in particolare i presupposti oggettivi (deve trattarsi di terreni agricoli, secondo gli strumenti urbanistici vigenti, e relative pertinenze, cioè fabbricati rurali), il mantenimento della proprietà per cinque anni dall’atto di acquisto, e la coltivazione o conduzione diretta per cinque anni dall’atto di acquisto.
Mentre l’obbligo di mantenere la proprietà per almeno cinque anni è posto evidentemente a carico dell’acquirente, non risulta del tutto chiaro, dalla formulazione della norma, se l’obbligo di coltivare i terreni per almeno cinque anni grava sull’acquirente oppure sul familiare agricoltore (cioè sul soggetto avente la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale). Se dovesse prevalere l’interpretazione secondo cui l’obbligo di coltivare i terreni per almeno cinque anni grava sull’agricoltore familiare dell’acquirente, potrebbe verificarsi l’ipotesi della decadenza dall’agevolazione per causa non imputabile all’acquirente (che ha richiesto l’agevolazione) ma a un diverso soggetto.
Nella pratica, però, è comunque sempre possibile che i terreni acquistati siano coltivati dal familiare agricoltore, essendo ciò consentito da un’altra specifica norma di legge.
Ricordiamo infatti che l’art. 11, terzo comma, del d.lgs. n. 228/2001 dispone che “non incorre nella decadenza dei benefici l’acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall’articolo 1 del presente decreto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente all’attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l’insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.”
Nella maggior parte dei casi, dunque, il fondo agricolo sarà coltivato dal coniuge o parente in linea retta dell’acquirente, con lui convivente, in possesso dei requisiti soggettivi, grazie al quale l’acquisto ha potuto godere delle agevolazioni fiscali.
I dubbi interpretativi assumono rilevanza soltanto nel caso in cui l’acquirente intenda affidare la coltivazione dei terreni acquistati ad altri familiari (che non siano il coniuge o un parente in linea retta).

Notaio Paolo Tonalini
Via Dallagiovanna 16 – 27049 STRADELLA (PV)
Tel. 0385-48564 – Fax 0385-43443
Viale Cesare Battisti 17 – 27100 PAVIA
Tel. 0382-530207 – Fax 0382-306455
notaio@tonalini.it
www.tonalini.it

Pubblicato Saturday, 23 April 2016 in Piccola proprietà contadina

How much is your property value?

Request a precise valuation from an expert in the field

Evaluate your property

Best price guarantee
It often happens that the owner of a property to be sent to sell to more Real Estate Agencies, or advertise the property privately and when he decides to change the selling price you forget to communicate it who has for sale the property, with the consequence of having the same property online a different prices with great confusion of customers who see advertisements.
Lowest price guarantee means that if you find the same property online at a sale price lower and you want to use, in any case, of our professional Real Estate Agency services, we guarantee that la purchase bargaining will start from the lowest price you found.